Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici

L’utilizzo temporaneo dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concesso a terzi dal Dirigente Scolastico, previa aderenza ai criteri e limiti deliberati dal Consiglio d’Istituto ai sensi degli artt. 38 e 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 e a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

Con l’attribuzione in uso, il concessionario assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l’istituzione scolastica e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.

L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e con carattere temporaneo e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile e per la copertura di eventuali danni, con un istituto assicurativo.

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