Regolamento Organo di Garanzia

Premessa

Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di strumenti di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto e uno regionale - che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità a esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie. Le sanzioni più gravi non possono essere decise arbitrariamente, ma devono sempre essere stabilite da un organo collegiale e non possono più essere decise arbitrariamente. La pena va comminata seguendo una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e a evitare che sia nuovamente commesso in futuro: a questa esigenza rispondono meglio le sanzioni "alternative".

Definire diritti e doveri degli studenti e istituire un organo di garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza pedagogica, in quanto si cerca di promuovere credibilità educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti.

Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/2007) ha meglio definito, anche se non rigidamente, la composizione dell’Organo di Garanzia interno al singolo istituto scolastico. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto: per la scuola secondaria di primo grado da un docente designato dal Consiglio di istituto e due rappresentanti eletti tra i genitori. I regolamenti d’istituto dovranno pertanto precisare, al proposito, la composizione dell'organo di Garanzia e il suo funzionamento.

 

ART. 1 - FINALITÁ E COMPITI

1.   È costituito presso l’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro di carpi (MO), ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1988 e successive modifiche “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, l’Organo di Garanzia.

2.   Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

3.   Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:

-      prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti, Capo d’Istituto, docenti, tutto il personale della scuola e loro compagni e in merito all’applicazione dello Statuto, e avviarli a soluzioni;

-      esaminare i ricorsi presentati da uno o da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, in seguito all’erogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina;

4.   Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

 

ART. 2 COMPOSIZIONE

1.    L’Organo di Garanzia è composto da:

-  il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che lo presiede;

-  un insegnante designato dal Consiglio di Istituto, scelto all’interno dello stesso;

-  due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto, membri dello stesso.

Sono inoltre nominati due membri supplenti (un docente e due genitori), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

3.    I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. La verifica della disponibilità dei membri dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

4.    I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio.

5.    Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

6.    Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

7.    La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

 

ART. 3 - MODALITÁ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1.    L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2.    La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3.    Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.

4.    Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5.    Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza sulla privacy.

6.    L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

7.    Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art. 1 comma 3 del presente regolamento, sono indicare agli articoli 4 e 5.

8.    L’Organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

 

ART. 4 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1.     Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente

2.     dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

3.     Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

4.     Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5.     Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.

6.     L’Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni).

7.     L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

8.     La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia e il Consiglio di Classe.

9.     La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.

 

Art. 5 Entrata in vigore Modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo on line dell’Istituto, con valore di affissione all’albo pretorio a tutti gli effetti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di Istituto secondo la normativa vigente in materia.

Organo di Garanzia

Allegati

Regolamento organo di garanzia